Per vendite straordinarie s'intendono le vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e tutte le altre vendite che vengono offerte dal dettagliante a condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti.
In questo tipo di vendite sono vietati i riferimenti a procedure fallimentari e simili, e le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo originario, dello sconto o del ribasso espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato ribassato.
Le inserzioni pubblicitarie devono essere sempre contenere l'indicazione del tipo di offerta di vendita, della relativa durata e delle condizioni.
Per le disposizioni emanate in materia, si applicano le sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. 114/1998.
Per ulteriori informazioni in merito, consultare il testo integrale dell'avviso.
Collegamenti:
[1] http://www.gallicanonellazio.rm.gov.it/sites/gallicano/files/images/saldi.jpg
[2] http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=14310&DOCORE_versione=1&FNSTR=238.DSD&DB_NAME=n200103&ContestoChk=ME