Sospensione e cancellazione
Art. 6
Sospensione e cancellazione
1. L’efficacia dell’iscrizione all’Albo può essere sospesa dalla Giunta Comunale se:
- - viene dimostrata negligenza nel rispetto del presente Regolamento e dei propri scopi sociali;
- - viene commessa infrazione di particolare rilevanza.
2. Sono cancellati dall’Albo, con atto deliberativo della Giunta Comunale, gli enti no-profit per i quali occorra uno dei seguenti casi:
- grave negligenza o malafede nell’utilizzo dei contributi concessi;
- condanna per delitto che, per sua natura o gravità, faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti per l’iscrizione all’Albo;
- cessazione dell’attività;
- richiesta di cancellazione dall’Albo avanzata dagli stessi enti no-profit.