Quali sono i requisiti per l'iscrizione?
Art. 3
Requisiti per l’iscrizione
1. Ai fini dell’iscrizione all’Albo possono essere ammessi gli enti no-profit che:
- perseguano fini e svolgano attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
- siano espressione della comunità locale e abbiano sede e operino nel Comune, svolgendo attività documentata sul suo territorio, ovvero rappresentino la sezione locale di enti nazionali e/o regionali;
- siano portatori di un interesse collettivo o siano produttori di servizi d’interesse collettivo;
- svolgano attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
- siano dotati di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti con atto notarile o con scrittura privata registrata, che prevedano:
- l’assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica e un’organizzazione interna democratica;
- l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini;
- i criteri di ammissione;
- l’obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale risultino i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
- le modalità di approvazione del bilancio da parte degli organi statutari;
- la pubblicità degli albi, dei bilanci e dei registri;
- le modalità di scioglimento;
- l’obbligo di devoluzione del patrimonio da parte degli organi statutari, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale;
- siano in possesso di codice fiscale;
- siano in possesso, eventualmente, di partita IVA.
2. Gli enti no-profit iscritti ad albi e/o registri nazionali e regionali e le istituzioni religiose e scolastiche sono iscritti d’ufficio all’Albo, previa presentazione dell’avvenuta iscrizione ai suddetti albi e/o registri, a condizione che abbiano la propria sede legale nel Comune e sempre nel rispetto dei requisiti dell’art 1.