Organi della consulta:
• Assemblea dei delegati:
Art. 12
Assemblea dei Delegati
1. L’Assemblea dei Delegati, di seguito definita per brevità “Assemblea”, è il massimo organo decisionale della Consulta.
2. È composta da due delegati (un effettivo e un supplente) designati da ciascuno degli enti no-profit appartenenti alla Consulta. I membri supplenti possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto. In caso di assenza i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. Non sono ammesse altre deleghe. Un membro può rappresentare soltanto uno degli enti no-profit appartenenti alla Consulta. Gli enti no-profit possono sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo e supplente), inviando comunicazione scritta al Coordinatore.
3. Il Sindaco e il Consigliere incaricato per l’associazionismo sono membri di diritto dell’Assemblea. In caso di sua impossibilità a partecipare all’Assemblea, il Sindaco può delegare un Assessore.
4. L’Assemblea elegge il Coordinamento. Spetta all’Assemblea determinare le direttive generali e i programmi di attività, esprimere pareri e verificarne l’attuazione da parte del Coordinamento.
5. La convocazione dell’Assemblea può altresì essere richiesta da almeno i 2/3 dei suoi membri.
6. Le sedute dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno dei membri aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente 1/3 dei membri.
7. Le sedute sono presiedute dal Coordinatore. In caso di sua assenza assume la presidenza il Vice Coordinatore o, in sua assenza, un membro del Coordinamento.
8. La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.
9. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche e tutti i cittadini possono assistervi.