Organi della consulta:
• Coordinamento:
Art. 13
Coordinamento
1. Il Coordinamento dura in carica cinque anni.
2. È composto da nove membri di cui uno, di diritto, è il Presidente della locale Pro Loco e gli altri otto sono eletti dall’Assemblea.
3. Il Coordinamento nomina al proprio interno il Coordinatore, il Vice Coordinatore e il Segretario.
4. All’interno del Coordinamento sono costituite le seguenti cinque Aree:
- Ambiente, Territorio e Turismo;
- Arte, Cultura e Istruzione;
- Artigianato, Attività Produttive e Commercio;
- Salute;
- Sport.
5. A ogni Area è preposto un componente del Coordinamento quale Referente. La figura di Referente di Area è incompatibile con quella di Coordinatore, Vice Coordinatore, Segretario e Presidente della locale Pro Loco.
6. Il Coordinamento è lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall’Assemblea. Non è previsto per questo alcun compenso.
7. Ai lavori del Coordinamento possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco o l’Assessore da lui delegato e il Consigliere incaricato per l’associazionismo.
8. Tutte le decisioni del Coordinamento sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e per la validità della seduta è necessario che sia presente almeno la metà più uno dei membri del Coordinamento.
9. Il Segretario cura il deposito di atti e documenti da sottoporre all’Assemblea e cura la redazione e la tenuta dei verbali di ogni seduta, sottoscritti anche dal Coordinatore, in apposito registro. Copia dei verbali resta a disposizione dell’Amministrazione Comunale e dell’Assemblea.