Ordinanza 83/2010 - Contrasto atti di danneggiamento e/o imbrattamento del patrimonio pubblico e privato
L’anno duemiladieci il giorno quindici del mese di Luglio nel proprio ufficio.
IL SINDACO
Premesso:
- che la tutela e il miglioramento del decoro urbano (integrità e pulizia delle strade, delle piazze, marciapiedi, elementi dell’arredo urbano, edifici pubblici e privati, giardini, parchi, e spazi destinati al verde, monumenti e fontane ed in generale ogni elemento del patrimonio monumentale, artistico ed architettonico) rappresenta un obiettivo programmatico cui l’amministrazione comunale di Gallicano nel Lazio intende dare un’importanza prioritaria;
- che il raggiungimento di tale obiettivo strategico rende necessario intraprendere un’azione di forte contrasto di ogni fenomeno di degrado ambientale connesso all’abbandono di rifiuti di genere vario, all’imbrattamento delle strade e dei luoghi pubblici ed ogni altro comportamento tale da determinare uno scadimento della qualità urbana, uno stato di degrado degli spazi e delle aree pubbliche, una limitazione della fruibilità delle stesse con riflessi negativi sulla percezione da parte dei cittadini della sicurezza e dell’ordinata convivenza;
Considerato che continuano ad essere perpetrati sul territorio comunale atti e situazioni:
- di vandalismo, teppismo, disturbo alla quiete ed all’ordine pubblico nonché di molestia sia in orari diurni che notturni;
- di danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- di intralcio alla pubblica viabilità;
- di alterazione del decoro urbano;
Evidenziato che i predetti atti vengono compiuti anche tramite:
- la violenta e voluta rottura sulle pubbliche vie ed aree nonché in ambiti privati, di bottiglie e boccali contenenti alcolici, superalcolici e bevande similari;
- il “bivaccamento”, l’assembramento e la sosta prolungata in spazi pubblici e presso edifici pubblici (piazze, parcheggi, cortili, scalinate, municipio, torre castello, chiese, scuole, ecc.) e privati (cortili, accesso alle abitazioni, ecc);
- gli scritti, i graffiti ed i disegni su muri di edifici pubblici e privati;
- il gioco e l’utilizzo di attrezzi da gioco che possono arrecare danno a persone e cose;
Preso atto che l’attuazione degli atti e dei comportamenti di cui sopra si configurano quali potenziali attività in grado di arrecare danno grave alle persone, al patrimonio pubblico e privato determinando finanche la non fruibilità e lo scadimento della qualità urbana;
Visto l’art. 16 della Legge 689/1981 così come successivamente modificata ed integrata;
Visto che l’art. 3 della legge 15.07.2009 n. 94, recante disposizioni in materia di “sicurezza pubblica”, sanziona il comporta di chi “insozza” le pubbliche vie anche gettando rifiuti ed oggetti dai veicoli in movimento ed in sosta;
Visto in particolare il comma 6 del precitato art. 3, che prevede che le sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunali e dalle ordinanza non possono essere inferiori all’importo di 500 euro;
Esaminato quanto riportato nella circolare del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno n. 557/LEG/240520.09/03p^ del 07.08.2009 in merito all’interpretazione di alcune disposizioni della precitata legge n. 94/2009 secondo le quali il termine insozzare utilizzato dalla norma per circoscrivere l’azione del trasgressore si riferisce solo ai casi in cui gli oggetti e i rifiuti gettati dai veicoli determinano l’imbrattamento ovvero sporcano o macchiano il fondo stradale e cioè che sia pure temporaneamente ed in modo non irreversibile macchiano il fondo stradale, per cui l’insozzamento sussiste in tutti i casi in cui il ripristino delle normali condizioni stradali non è possibile tramite la semplice rimozione dell’oggetto gettato;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la competenza del Sindaco ad adottare con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento “al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza urbana”;
Visto l’art. 2 lett. b) del D.M. del Ministro dell’Interno del 23 Maggio 2008, nella parte relativa ai provvedimenti del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni “in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico/privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana”;
Ritenuto di dover adottare un provvedimento idoneo a prevenire e contrastare i fenomeni di degrado sopra descritti;
Tenuto conto che con nota prot. 8994 del 15.07.2010 è stata data preventiva comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 54 comma 4 del precitato D.Lgs. n. 267/2000
Per tutto quanto sopra premesso e considerato;
ORDINA
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative prescritte da leggi e regolamenti, è fatto divieto su tutto il territorio comunale di Gallicano nel Lazio di danneggiare, imbrattare, scrivere o disegnare, tracciare iscrizioni o segni, con qualsiasi mezzo o strumento:
- edifici pubblici e privati;
- oggetti dell’arredo urbano (panchine, oggetti portarifiuti, cancellate, inferriate, fioriere, cartelloni, segnaletica stradale);
- mezzi di trasporto pubblico;
- vetrine di esercizi commerciali;
- luoghi di culto;
- monumenti, fontane, edicole, beni di interesse storico-archeologico.
La violazione prevista dalla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, con facoltà dell’applicazione della sanzione accessoria dell’obbligo di provvedere, a carico del trasgressore, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 15 giorni dalla data di avvenuta contestazione, o al rimborso nei confronti del Comune, delle spese sostenute per gli interventi di recupero del degrado causato;
Potranno essere oggetto di sequestro, ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981, le attrezzature o altro materiale che hanno determinato il deturpamento, il danneggiamento e/o l’imbrattamento dei beni o dei luoghi;
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio comunale, sito internet e luoghi pubblici.
Al fine dell’esecuzione, copia della presente ordinanza è inoltrata alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Roma, alla Compagnia dei Carabinieri di Palestrina, al Commissariato di P.S. di Frascati;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Il Sindaco
Danilo Sordi