Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e strutture riabilitative di mantenimento: nuove modalità attuative in materia di compartecipazione alla spesa sociale
In attuazione dell’art. 6 della legge regionale 12 dell’11 agosto 2016, la DGR 790 del 20 dicembre 2016 fissa i nuovi criteri e le nuove modalità di compartecipazione comunale alla quota sociale dei pazienti ospiti delle R.S.A. e delle strutture riabilitative di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale, accreditate con il Sistema Sanitario Regionale.
Attivazione della procedura di compartecipazione:
Per accedere ai trattamenti residenziali/semiresidenziali di mantenimento l’utente è sottoposto preliminarmente a valutazione da parte di un’équipe dell’azienda ASL.
Per ottenere il contributo da parte del Comune territorialmente competente, l’utente è tenuto a produrre l’ISEE in corso di validità e la relativa istanza di richiesta di compartecipazione al pagamento da parte del Comune in carta semplice, nonché la documentazione relativa all’indennità di accompagnamento, qualora percepita.
La suddetta documentazione potrà essere presentata in sede di valutazione e, in tal caso, sarà cura dell’Assistente sociale comunale coinvolto nella valutazione avviare l’istruttoria per la presa in carico da parte del Comune. In alternativa, la documentazione dovrà essere presentata al Comune territorialmente competente, successivamente all’autorizzazione all’ingresso in struttura.
Ai fini dell’assunzione degli obblighi finanziari connessi all’eventuale integrazione economica, il Comune deve essere preventivamente informato. Ne consegue che l’onere della compartecipazione decorrerà a partire dalla data di presentazione dell’istanza da parte dell’utente, o dalla data di trasmissione dell’istanza da parte dell’assistente sociale, e comunque decorrerà non prima dell’ingresso in struttura dell’utente.
Il Comune, compiute le verifiche in merito alle dichiarazioni ISEE prodotte dall’utente, dovrà provvedere alla determinazione della quota di compartecipazione a carico dell’utente e della corrispondente quota a suo carico e dovrà rilasciare l’attestazione relativa alle suddette quote di compartecipazione all’utente e alla struttura interessata entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.