Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011

in

CONVOCAZIONE DEI COMIZI

IL SINDACO

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Visto l’articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, applicabile ai referendum a norma dell’articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

    RENDE NOTO

che, con decreti del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 77 del 4 aprile 2011, sono stati convocati per i giorni di domenica 12 giugno e lunedì 13 giugno 2011 i comizi per lo svolgimento dei seguenti referendum popolari:

REFERENDUM POPOLARE N. 1
Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
Abrogazione

« Volete voi che sia abrogato l’art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” e dall’art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale ? »

REFERENDUM POPOLARE N. 2
Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato
in base all’adeguata remunerazione del capitale investito
Abrogazione parziale di norma

« Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte: “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito” ? »

REFERENDUM POPOLARE N. 3
Nuove centrali per la produzione di energia nucleare
Abrogazione parziale di norme

« Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, limitatamente alle seguenti parti: art. 7, comma 1, lettera d: “d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;”; nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, limitatamente alle seguenti parti: art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.”; art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: “, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali”; art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: “che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare”; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: “la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per”; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella “per” che segue le parole “dei rifiuti radioattivi o”; art. 25, comma 2, lettera i): “i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;”; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “gli oneri relativi ai”; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere”; art. 25, comma 2, lettera n): “n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;”; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole “per le popolazioni”; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”; art. 25, comma 2, lettera q): “q) previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.”; art. 25, comma 3: “Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell’energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”; art. 25, comma 4: “4. Al comma 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».”; art. 26; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “gli impieghi pacifici dell’energia nucleare,”; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “sia da impianti di produzione di elettricità sia”; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “costruzione, l’esercizio e la”; art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: “nell’ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e”; art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: “sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,”; art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: “del progetto, della costruzione e dell’esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “, diffidare i titolari delle autorizzazioni”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “da parte dei medesimi soggetti”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “di cui alle autorizzazioni”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: “medesime”; art. 29, comma 5, lettera h): “h) l’Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull’ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all’utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;”; art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: “all’esercizio o”; art. 133, comma 1, lett. o), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, limitatamente alle parole: “ivi comprese quelle inerenti l’energia da fonte nucleare”; nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, limitatamente alle seguenti parti: il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “e campagne informative al pubblico”; art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; art. 1, comma 1, lettera a): “a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), nonché per l’esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;”; art. 1, comma 1, lettera b): “b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;”; art. 1, comma 1, lettera c): “c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;”; art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “e future”; art. 1, comma 1, lettera g): “g) un programma per la definizione e la realizzazione di una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”;”; art. 1, comma 1, lettera h): “h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.”; art. 2, comma 1, lettera b): “b) “area idonea” è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l’idoneità all’insediamento di impianti nucleari;”; art. 2, comma 1, lettera c): “c) “sito” è la porzione dell’area idonea che viene certificata per l’insediamento di uno o più impianti nucleari;”; art. 2, comma 1, lettera e): “e) “impianti nucleari” sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all’impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all’immissione in rete dell’energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;”; art. 2, comma 1, lettera f): “f) “operatore” è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l’interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;”; art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: “dall’esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “valuta il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica,”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione”; art. 3, comma 2: “2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”; art. 3, comma 3, lettera a): “a) l’affidabilità dell’energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;”; art. 3, comma 3, lettera b): “b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall’introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;”; art. 3, comma 3, lettera c): “c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;”; art. 3, comma 3, lettera d): “d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all’energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell’ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;”; art. 3, comma 3, lettera e): “e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell’industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;”; art. 3, comma 3, lettera f): “f) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;”; art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: “impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli”; art. 3, comma 3, lettera h): “h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;”; art. 3, comma 3, lettera i): “i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l’eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l’obiettivo prefissato di potenza da installare;”; art. 3, comma 3, lettera l): “l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.”; l’intero Titolo II, rubricato “Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti”, contenente gli artt. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: “della disattivazione”; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all’art. 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, ed”; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “, calcolate ai sensi dell’art. 29 del presente decreto legislativo”; art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”; art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: “e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 9”; art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: “, comma 2”; art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: “Si applica quanto previsto dall’art. 12.”; art. 29; art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: “riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti”; art. 30, comma 2: “2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all’art. 23, comma 4.”; art. 30, comma 3: “3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all’art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall’art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.”; l’intero Titolo IV, rubricato “Campagna di informazione”, contenente gli artt. 31 e 32; art. 33; art. 34; art. 35, comma 1: “1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.” ? »

REFERENDUM POPOLARE N. 4
Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento
del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale,
quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale

« Volete voi che siano abrogati l’art. 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonché l’art. 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante “Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza” ? »

*   *   *

Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 11 giugno 2011.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 12 GIUGNO E LUNEDÌ 13 GIUGNO 2011:

  • nel giorno di DOMENICA 12 GIUGNO 2011 la votazione avrà inizio alle ore 8 del mattino e proseguirà sino alle ore 22 dello stesso giorno di domenica; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare;
  • nel giorno di LUNEDÌ 13 GIUGNO 2011 la votazione avrà inizio alle ore 7 del mattino e proseguirà sino alle ore 15 dello stesso giorno di lunedì; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.

L’ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO
LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

28/04/2011
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In evidenza

SI RENDE NOTO
che dal 1° Gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico (energia elettrica, acqua e gas) saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che
questi debbano presentare domanda al Comune di Gallicano Nel Lazio.
Quindi presso il Comune di Gallicano Nel Lazio ovvero presso i Caf abilitati è possibile continuare a chiedere esclusivamente il bonus disagio fisico relativo a soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali.

Informiamo la cittadinanza che a margine del rientro in classe degli studenti frequentanti le classi superiori, gli orari delle navette in virtù degli ingressi scaglionati saranno i seguenti a partire dal 7 gennaio:
 

1. L’Art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto recita: “ Caratteristiche dei ……….L’anno di prima immatricolazione dei mezzi di trasporto adibiti al servizio non dovrà essere antecedente al 2008.
Gli automezzi da adibire a scuolabus per lo svolgimento del servizio sono n. 3 (tre) idonei e omologati per il trasporto scolastico con la seguente capienza:

SI RENDE NOTO
che gli interventi di sostituzione della tubatura principale degli scarichi dei servizi igienici della scuola primaria resisi necessari in relazione all’ostruzione della stessa (ordinanze sindacali n.1 e 2/2021) SONO STATI COMPLETATI per cui le attività didattiche della scuola primaria riprenderanno regolarmente lunedì 15 febbraio 2021.
 
IL SINDACO
Pietro Colagrossi
 

Si informano gli utenti del trasporto CO.TRA.L. che da LUNEDI’ 15 FEBBRAIO 2021 sara’ attivo il nuovo percorso autorizzato con det. Dirigenziale della regione lazio n. G00377 del 20/01/2021 con:

•    Istituzione del nuovo capolinea f12111 Gallicano Nel Lazio Viale Aldo Moro 173-177 (dir. Roma);

•    Istituzione di n. 3 fermate cosi’ individuate:

-    F11023 Gallicano Nel Lazio Viale Aldo Moro 44 (dir. Palestrina);

In esecuzione dei recenti DPCM , nonchè del Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 19.10.2020, il Comune di Gallicano nel Lazio ha eseguito una prima ricognizione dei processi di lavoro che in base alla propria organizzazione possono essere svolti con modialità agile e quelli che richiedono la prestazione in presenza come segue:


IL SEGRETARIO COMUNALE
in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza,

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER “PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’” CON IL COINVOLGIMENTO DI
BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO RM 5.5 – PERIODO 2021 – 2024
In allegato il testo del bando, le schede progetto ed la scheda di adesione
 

Informiamo i cittadini che l’isola ecologica, prima del ritorno in zona rossa per le festività pasquali, sarà aperta nei giorni 31 marzo e 1 e 2 aprile con orario 7.30-12.30, così da permettere i conferimenti.

  • Ai sensi del regolamento della Regione Lazio n. 90/2019, il distretto socio-sanitario RMG5 ha istituito a Palestrina l’Ufficio distrettuale per l’affidamento familiare.

L’Acea ATO 2 comunica che sul sito web www.ato2roma.it, è pubblicato il Regolamento attuativo del Bonus idrico integrativo.

In particolare hanno diritto al bonus idrico integrativo gli utenti diretti ed indiretti che possiedono i seguenti requisiti:

a) indicatore ISEE fino a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti;

Visti i lavori di potatura effettuati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, informiamo la cittadinanza che, come da ordinanza N. 7 dell’8 Marzo 2021, dal 10 al 13 marzo dalle ore 07:00 alle ore 17:00 è interdetta la circolazione veicolare e pedonale sul tratto urbano della Via Nuova (ponte di legno)-Largo Marconi fino all’impianto semaforico;

Tutto il traffico, ad eccezione di scuolabus, navette TPL e mezzi di soccorso, verrà deviato su percorsi alternativi:

VISTO il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”;

VISTO l’art. 2, co. 1, lett. e) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nella parte in cui stabilisce che tra i criteri ispiratori dell’organizzazione della Pubblica Amministrazione vi sia anche “l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea”;

È convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in prima convocazione, nella sala delle adunanze consiliari, per le ore 16:30 del 28 aprile 2021, per la trattazione del seguente ordine del giorno: