Ordinanza Prot. n. 9246/2012
- che le pubbliche amministrazioni in base alla normativa vigente sui rifiuti, raccolta nel D.lgs 152/06 parte 4^ hanno l'obbligo di predisporre prima di tutto ogni azione di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti ed inoltre devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di materia, di risorse ed infine di energia dai rifiuti;
- che in particolare, i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo significativo la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire negli impianti di smaltimento;
- che come evidenziato da autorevoli studi, la filiera del recupero di materie “seconde” da rifiuti rappresenta uno dei pochi settori manifatturieri in crescita in Italia e che fino ad ora è stato ostacolato nel suo sviluppo proprio dalla carenza quantitativa e qualitativa di rifiuti differenziati e pertanto il recupero di rifiuti riciclabili rappresenta anche una importante risorsa economica ed occupazionale il territorio;
- che il sistema della raccolta domiciliare “porta a porta”, è già stato adottato con grande successo da numerose altre amministrazioni comunali in Italia e in Europa nonché negli ultimi anni da numerosi Comuni limitrofi e confinanti;
- che in esecuzione della deliberazione G.C. n.118 del 25.11.2011 è stato realizzato un centro di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato ai sensi del D.M. 08.04.2008;
- che in esecuzione della deliberazione G.C. n.33 del 02.03.2012 è stato predisposto un piano di comunicazione per incentivare e supportare l’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata “porta a porta” e dare immediato impulso alle nuove strategia in materia di igiene ambientale, stante l’acquisizione della certezza definitiva in merito alle risorse complessivamente messe a disposizione dalla Provincia di Roma per il progetto in oggetto pari a €288.474.02;
- che fin dai primi giorni del mese di giugno 2012 sono stati organizzati una serie di incontri pubblici per l’illustrazione e la discussione con la cittadinanza del nuovo sistema di raccolta, per spiegare le motivazioni e le modalità di questa scelta e soprattutto per raccogliere osservazioni, opposizioni e consigli;
- che risulta pressocchè completata anche la campagna di distribuzione dei contenitori ai cittadini interessati al nuovo sistema;
Richiamata la deliberazione G.C. n.78 del 22.06.2012, con la quale sono stati forniti appositi indirizzi in merito all'adozione di tutti gli atti occorrenti alla predisposizione di un capitolato speciale d'appalto del servizio nel rispetto delle linee guida sviluppate dalla Provincia di Roma, da porre a base di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore del nuovo servizio;
Ribadito che nella precitata deliberazione è stato specificamente riconosciuto che la prevalenza degli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso la riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento ne rende indispensabile l’avvio anche nelle more dell’espletamento della predetta procedura;
Specificato:
- che nella prospettiva di una fase di avviamento del servizio di tipo transitorio rispetto all'individuazione tramite gara del soggetto gestore, sono stati altresì effettuati anche tutti gli accertamenti in merito all'individuazione degli impianti di conferimento affinchè il conseguimento dei benefici ambientali e di riduzione dei costi di conferimento in discarica indifferenziata, possa avvenire fin dal primo giorno di introduzione del nuovo sistema;
- che per quanto riguarda la scelta dei siti di conferimento si tratta di consorzi di filiera riconosciuti a livello nazionale e che relativamente alla FORSU, trattasi dell'unico impianto e cioè l'impianto gestito dalla SAF spa che presenta ancora una disponibilità di ricevere nuovi conferimenti e trovasi collocato in un'area non eccessivamente distante dal punto di vista geografico;
Tenuto conto:
- che il recupero dei rifiuti permette di preservare l’ambiente da ulteriore inquinamento realizzando un risparmio di notevoli risorse naturali, per cui sussistendo tutti i presupposti per darvi avvio, si finisce per aumentare i rischi per la salubrità dell’ambiente e l’igiene e sanità del territorio;
- che il mantenimento del sistema di raccolta tradizionale tramite cassonetti stradali in presenza delle eccezionali condizioni climatiche che caratterizzano il mese di giugno 2012, rischia di creare delle situazioni di accumulo di rifiuti che a causa del carattere indifferenziato (residui solidi, semi-solidi, liquidi, scarto di qualsiasi genere racchiusi in sacchetti e contenitori di qualsiasi genere) che può dar luogo ad esalazioni maleodoranti e nocive per la popolazione ovvero a sversamenti su terreni e cigli stradali;
Visti gli artt.50 e 54 del D.lgs n.267/2000 che prevedono l’adozione di ordinanze con tingibili ed urgenti da parte del Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
Attesa dunque la necessità di salvaguardare gli interessi connessi all’ambiente, all’igiene e alla sanità pubblica rispetto rispetto ai pericoli sopra descritti verificabili nel periodo temporale occorrente all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto gestore del nuovo servizio di raccolta differenziata;
Visti il D.lgs n.152/2006 s.m.i. con particolare riguardo agli artt.191 e 198;
Visto l'articolo 192 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi: 1) che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ", 2) che " è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";
Visti gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che regolamenta il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;
Vista la legge 241/90 s.m.i.;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
A tutti i cittadini titolari di utenze domestiche e non domestiche presenti sul territorio comunale, in concomitanza con la partenza del progetto Raccolta Differenziata porta a porta
A FAR DATA DAL 06.07.2012
Procedere alla separazione dei rifiuti urbani e assimilati fatta eccezione per i rifiuti urbani pericolosi nonchè rifiuti speciali che hanno canali di raccolta specifici già previsti dalle normative vigenti, secondo le istruzioni riportate negli stampati, consegnati a ciascuna Utenza unitamente ai contenitori e cioè:
a) opuscolo informativo contenente tutte le istruzioni utili per il corretto uso dei contenitori e per la distinzione delle diverse frazioni di rifiuti;
b) calendario pro-memoria con i giorni della settimana stabiliti per la raccolta di ciascuna frazione di rifiuto;
c) istruzioni per l’uso
stampati che sono tutti allegati alla presente sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.
Non utilizzare cassonetti stradali precedentemente posizionati presso le strade e le aree pubbliche, che saranno contestualmente dismessi;
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti dal Comune che dovranno essere conservati all'interno delle aree private o di pertinenza degli edifici, mantenuti in idoneo stato di pulizia e decoro secondo le regole del codice civile, nel rispetto del principio del “buon padre di famiglia”. In particolare non devono essere scambiati con quelli di altre utenze, manomessi né tantomeno imbrattati con adesivi da parte degli utenti, fatti salvi quelli asportabili apposti per una migliore identificazione, o scritte in quanto il loro corretto utilizzo e relativa manutenzione assicura la protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali ed impedisce esalazioni moleste. In caso di cessazione dell’occupazione del fabbricato è fatto obbligo all’utente procedere alla riconsegna dei contenitori forniti.
Non conferire i rifiuti in contenitori diversi da quelli forniti in comodato d’uso, se non temporaneamente e previa autorizzazione dell’Ufficio Ambiente.
Osservare rigorosamente quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 s.m.i e imposti dalla presente ordinanza qui di seguito riportati:
- Abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali, sotterranee e in atmosfera.
- Gettare, versare o depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi-solido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.
- Depositare presso i contenitori porta rifiuti (cestini) dislocati sul territorio comunale rifiuti prodotti dalle attività domestiche (oggetto della raccolta differenziata “Porta a Porta” ) agricole, agro-industriali e da lavorazioni in genere.
- Conferire le frazioni dei rifiuti oggetto del nuovo sistema di raccolta domiciliare “Porta a Porta” in contenitori diversi da quelli forniti dal Comune e dal gestore ovvero nel contenitore non correlato (es. Rifiuto organico nel contenitore del rifiuto indifferenziato) ovvero con modalità diverse da quelle stabilite dalla presente ordinanza).
ORDINA altresì
Alla società Ambi.En.Te S.P.A. con sede legale in Ciampino, p.zza Kennedy n. 15, con decorrenza dalle ore 00,01 del 06.07.2012, e fino alla revoca della presente ordinanza, l’esecuzione delle operazioni di raccolta Differenziata porta a porta del Comune di Gallicano nel Lazio sopra descritte, secondo le direttive impartite dell’Ufficio Tecnico comunale e nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida della Provincia di Roma, nonché dal progetto esecutivo approvato con deliberazione della G.C. n. 78 del 22.06.2012, conferendo i relativi rifiuti indifferenziati presso la discarica con sede in Colleferro gestita da AGEN.SEL s.r.l, la FORSU presso l’impianto della Società Ambiente Frosinone s.p.a Colfelice (FR), s.p.Ortella KM.3 e tutte le altre frazioni avviate a recupero presso le piattaforme indicate dai consorzi nazionali di filiera.
Disponendo nel contempo la revoca di ogni altro provvedimento relativo all’affidamento al predetto gestore del servizio di raccolta indifferenziata.
DISPONE inoltre
A far datata dal 06.07.2012, l’autorizzazione e la messa in esercizio, fino a revoca della presente ordinanza, del centro di raccolta dei rifiuti sito in loc. Polledrara, di proprietà del Comune di Gallicano nel Lazio, realizzato in esecuzione del progetto approvato con deliberazione G.C. n.118 del 25.11.2011, da parte della predetta società nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.2 , comma 1 del DECRETO del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 08.04.2008 n.31363 e del D.M. Ambiente 13.05.2009, pubblicato sulla G.U. del 18.7.2009 ribadendo che l’ambito territoriale di riferimento del predetto centro resta esclusivamente il territorio del Comune di Gallicano nel Lazio.
AVVERTE CHE
In caso di inottemperanza a quanto disposto con la presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni di seguito riportate - fatte salve altre eventuali violazioni previste da altre norme, con la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di ipotesi di reato qualora la violazione costituisca fattispecie penalmente rilevante.
Le violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza sono punite ex art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e con le modalità previste dalla Legge n. 689/1981 ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell’ambito di minimi e massimi prefissati.
Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza gli agenti della Polizia Municipale e comunque tutti gli altri soggetti abilitati per legge, ivi compresi eventuali Ispettori Ambientali Comunali all’uopo designati con decreto sindacale.
PROPRIETÀ DEI RIFIUTI
Tutti i materiali conferiti sono di proprietà del Comune. Gli oggetti di valore vengono considerati come “cose trovate”.
DÀ ATTO
Che il formale avvio del procedimento della presente ordinanza ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/90 è contestuale alla presente in data 04.07.2012 e che la responsabilità del procedimento ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative è affidata al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e che l’ufficio referente a cui rivolgersi per la gestione del servizio, per qualunque osservazione, è l’Ufficio Ambiente del Comune di Gallicano nel Lazio;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga resa pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio del Comune, con l’inserimento del sito web del Comune e che, della stessa, sia data ampia pubblicità;
Che la stessa sia trasmessa:
- al Comando Polizia Municipale, in quanto organo incaricato per la verifica dell’ottemperanza del presente provvedimento;
- alla locale stazione dei Carabinieri.
Che la presente ordinanza venga notificata alla società Ambi.En.Te spa;
AVVERTE
Che contro la presente ordinanza ed i provvedimenti che saranno adottati è possibile fare ricorso entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.
Il Sindaco
Danilo Sordi
E per saperne di più sulla raccolta differenziata...