Ordinanza n. 93/2014
Stato di rischio di incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2014
È assolutamente vietato nelle zone boscate o cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti:
• compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato di incendio;
• il deposito e l'accensione delle immondizie di qualsiasi natura, l'abbruciamento di stoppie e di altri residui di lavorazione agro-silvo pastorale.
È fatto obbligo a tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli e incolti, al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi di:
- perimetrare con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile i terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile, che siano confinanti con boschi e/o vie di transito, i terreni coltivati a cereali dopo il raccolto ed i terreni incolti;
- ripulire dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
- graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade per una fascia di almeno 10/20 metri di profondità (in quanto la forma di governo a fustaia diminuisce il rischio di propagazione di incendi rispetto ai boschi governati a ceduo);
- ripulire dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva ed ogni altro intervento, le cunette stradali, in corrispondenza delle proprietà e/o possessi, al fine di liberare le stesse da ogni ostacolo e renderle funzionali allo scolo e smaltimento delle acque;
- ripulire da parte degli Enti interessati, della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61) presente lungo le scarpate stradali, nel rispetto delle norme vigente, compreso il Codice della Strada.
Gli Enti, i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti, responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite.
Sanzioni:
Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 168,00 a € 674,00 determinata ai sensi dell’art. 29 del codice della strada ss.mm.;
Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00, ai sensi dell’art. 10 della Legge n° 353/21-11-2000 e ss.mm. a carico degli inadempimenti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
Si ricorda:
Che ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle
campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche;
Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione
immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
- Corpo Forestale dello Stato 1515
- Corpo Forestale dello Stato - Palestrina 06.9538.630
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco 115
- Sala Operativa Regionale Protezione Civile 803.555
- Comune di Gallicano 06.9546.0093
- Stazione Carabinieri di Gallicano nel Lazio 06.9546.0094
- Polizia Locale 06.9546.0188 - 366/6338093