Ordinanza n. 43/2015
IL SINDACO
Visto l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero “Processionaria del pino” Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;
Considerato che nel territorio comunale sono stati rilevati focolai di Processionaria del Pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta alla processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché minaccia seriamente la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e che in ambito urbano il rischio principale legato alla presenza dell'insetto riguarda la salute pubblica;
Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro intestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i “nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massive; inoltre in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti;
Considerato indispensabile anche la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;
Valutata la reale possibilità che la presenza dell'animale vagante possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone e alle piante;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;
Visto il D.M. 30 ottobre 2007;
Visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
Visto l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998;
ORDINA
A tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boschive del territorio, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare al presenza di nidi della Processionaria del Pino Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita: tutte le specie del pino, quali pini silvestre, pino nero, pino marittimo e tutte le specie arboree, quali quercia, olmo, tiglio, castano e robinia.
Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della Processionaria, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l'attivazione della profilassi rivolgendosi a ditte specializzate.
Laddove, a causa di superfici infestate troppo estese, non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali (bruchi) del lepidottero, i medesimi proprietari o conduttori dovranno attivarsi per attuare gli interventi di lotta microbiologica e/o chimica;
AVVISA
- Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
- Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria presso il centro di raccolta comunale di rifiuti con i sistemi adottati dall'Amministrazione Comunale ed in particolare il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico;
DEMANDA
Al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio Ispettivo della A.S.L. RMG di Palestrina, alla Stazione dei Carabinieri di Gallicano nel Lazio ed alla Stazione Forestale di Palestrina, il compito di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere in caso di inadempienza con l'applicazione delle sanzione amministrative previste dall’art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del Codice Penale;
AVVERTE
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso, al Tribunale Amm.vo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
DISPONE
L'invio della presente ordinanza, per le verifiche di propria competenza:
- Al Corpo di Polizia Municipale
- Al Servizio Ispettivo della A.S.L. RMG di Palestrina
- Alla Stazione dei Carabinieri di Gallicano nel Lazio
- Alla Stazione Forestale di Palestrina
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Gallicano nel Lazio.
Il Sindaco
Marcello Accordino
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