Ordinanza n. 122/2011
Obblighi per i proprietari e/o detentori di cani
IL SINDACO
Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l’ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;
Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;
Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell’igiene del suolo pubblico e il decoro dell’ambiente urbano;
Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall’altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;
Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;
Visti
- il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
- l’art. 13 della Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni;
- la Legge 14.08.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 54 e 7-bis “Sanzioni amministrative”;
In applicazione delle norme previste nell’Ordinanza del Ministero della salute 03.03.2009 “Tutela dell’incolumità pubblica all’aggressione di cani” pubblicata sulla G.U. n. 68 del 23.03.2009;
ORDINA
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:
Art. 1 – Custodia dei cani.
I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare:
a) I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l’edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
b) I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di almeno 20.00 mq. per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferire a 4,00 metri, in maniera che non possano arrecare danno a occasionali visitatori.
Art. 2 – Condotta dei cani.
a) Il divieto di addestramento o di selezione tra razze di cani con lo scopo di esaltarne l’aggressività;
b) Il divieto di sottoporre i cani a doping ed a interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto del cane o finalizzati a scopi non curativi;
c) L’obbligo di utilizzo per i cani condotti per le pubbliche vie di guinzaglio o museruola;
d) L’obbligo di guinzaglio e museruola per i cani condotti nel locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto;
e) L’obbligo dell’adozione del guinzaglio e della museruola per l’accompagnamento anche per le pubbliche vie di cani di razze a rischio di aggressività di cui all’elenco contenuto nella predetta Ordinanza Ministeriale e riportato in calce al presente atto;
f) L’obbligo di stipulare la polizza assicurativa r.c. per danni contro terzi causati da cani di razze a rischio di aggressività;
g) Il divieto di acquisto, possesso o detenzione di cani di razze a rischio di aggressività da parte di particolari soggetti di cui all’art. 5 comma 4 della richiamata Ordinanza Ministeriale.
Art. 3 – Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni.
E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico “divieto di passeggio di cani”:
a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
b) di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione secca dei rifiuti domestici;
Art. 4 – Sanzioni.
Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell’art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall’articolo 16 della legge 16.01.2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00; I trasgressori del suddetto obbligo saranno quindi ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell’importo di € 50,00, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell’art.16 della Legge n.689/81.
Art. 5 – Disposizioni finali.
La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.
Avverso la presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241, è ammesso ricorso al T.A.R. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge;
Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell’attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali e parimenti la verifica della corretta iscrizione all’anagrafe canina;
Copia della presente ordinanza viene affissa all’albo Pretorio del Comune, esposta in luoghi di visibilità pubblica e inserita nel sito istituzionale dell’Ente, al fine di darne la massima divulgazione, inoltre, viene trasmessa all’Ufficio LL.PP. per l’installazione di apposita segnaletica su tutto il territorio comunale, alla Polizia Locale, ai Carabinieri e al servizio Veterinario dell’Azienda USL RM-G;
Informazioni ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90
Amministrazione competente: Comune di Gallicano nel Lazio
Oggetto del Procedimento: “Obblighi per i proprietari e/o detentori dei cani”
Responsabile del Procedimento: Cap. Marco Di Bartolomeo
Funzionario Responsabile dell’Area “D” - Polizia Locale
Ufficio dove prendere visione degli atti: Polizia Locale c/o Comune di Gallicano nel Lazio, via Maestra, 15 - 00010 – Gallicano nel Lazio (RM) – Tel. 0695460188.
Il Sindaco
Danilo Sordi