Ordinanza n. 118/2014
IL SINDACO
Visto il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
Visto l'articolo 179 del D.to L.vo 152/2006 che detta le disposizioni da rispettare nella gestione dei rifiuti;
Visto l'articolo 184 comma 3 lettera a del D.to L.vo 152/2006 che definisce rifiuti speciali da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per effetti all'articolo 2135 del Codice Civile;
Visto l'articolo 185 comma 1 lettera f) del D.to L.vo 152/ 2006 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del suddetto Decreto comma 1 lettera a, le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
Dato Atto che ai sensi del nuovo comma 6-bis dell’art. 182 D.lgs n.152/06, introdotto dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014, è consentita l’attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (tre metri cubi) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione;
Considerata la necessità di regolamentare l’accensione dei fuochi per bruciare nei campi coltivati residui vegetali derivanti dalle attività connesse;
Ritenuto di dover intervenire onde evitare incomprensioni e dare a tutti la possibilità di esercitare le attività ritenute peraltro necessarie ed utili alla conservazione del paesaggio;
Vista la L.R. n. 39 del 28.10.2002, articolo n. 64 comma 5° ed il Regolamento Regionale n. 7 del 18.04.2005, articoli 90-91-92-93-94-95-96 (prevenzione degli incendi boschivi);
Considerato che nel periodo 15 giugno 30 settembre è fatto divieto assoluto di accendere fuochi in prossimità dei boschi, terreni agrari e/ o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio di Gallicano nel Lazio, giusta Ordinanza Sindacale n. 93/2014;
Visto il D. Lgs, n. 152 del 03.04.2006 «Norme in materia ambientale››; Vista la legge n. 116 del 2014;
Visto l'articolo 50, comma 5° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
ORDINA
Art. 1
Il divieto assoluto di accendere fuochi nel periodo 15 giugno 30 settembre e comunque, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio di Gallicano nel Lazio;
Art. 2
È vietato accendere fuochi in giornate calde e ventose;
Art. 3
Nel periodo non interessato dal divieto di cui all'art. 1, e comunque, con esclusione dei luoghi nello stesso indicati, al fine di conciliare lo svolgimento delle attività di pulizia dei terreni, orti e giardini, con lo svolgimento delle attività domestiche, è consentita l'accensione dei fuochi per bruciare residui vegetali previsti articolo 185 comma 1 lettera f) e derivanti dalle attività connesse, come previsto dal comma 6-bis dell’art. 182 D.lgs n.152/06, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (tre metri cubi) per ettaro;
- L’orario di accensione dei fuochi potrà avvenire dalle ore 06,00 alle ore 09,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00.
Art. 4
Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi su indicati, devono essere adottate le cautele necessario a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere personalmente e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento;
Art. 5
Gli abbruciamenti autorizzati durante il periodo di cui all’art. 1, dovranno effettuarsi previo autorizzazione del Corpo Forestale Stazione di Palestrina, e comunque nei modi e nei tempi previsti nei precedenti articoli;
Art. 6
I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00, senza pregiudizio se il fatto costituisce illecito penale.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga:
- Pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- Inserita nel sito ufficiale del Comune;
Copia della presente verrà trasmessa al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Gallicano nel Lazio, al Corpo Forestale Stazione di Palestrina.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Roma entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio.
Il Sindaco
Marcello Accordino
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