Ordinanza n. 113/2012
Orari di apertura dell’area verde attrezzata di viale Aldo Moro
IL SINDACO
Richiamata la precedente ordinanza n. 126/E del 27.08.2008 con la quale, ad integrazione dell’ordinanza n. 117/2003, è stato disposto che l’area verde attrezzata sita in viale Aldo Moro venisse chiusa al pubblico nella fascia oraria notturna e precisamente dalle ore 22.00 alle ore 8.00;
Viste le numerosissime lamentele pervenute dai cittadini volte ad evidenziare il costante verificarsi di condotte socialmente pericolose, unitamente a numerosi episodi vandalici soprattutto nella fascia oraria serale e precisamente dopo le ore 20.00, quando orami non vi sono più minori che ne usufruiscono;
Ritenuto che le ragioni di pubblico interesse inerenti la prevenzione di ogni possibile pericolo cui possono essere esposti i cittadini, ed in particolare modo quelli appartenenti alle fasce più deboli quali anziani, le donne ed i bambini, che hanno diritto a fruire di spazi pubblici come quelli dell’area giochi di viale Aldo Moro in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza, siano assolutamente prioritarie;
Visto che il Comando di Polizia municipale, in merito alle modalità di tutela delle suddette ragioni di pubblico interesse, ha segnalato la necessità di disporre la chiusura del parco nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 8.00, l’introduzione del divieto di accesso dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nei mesi da giugno a settembre, nonché la realizzazione di nuove barriere arboree lungo i confini perimetrali attualmente sprovvisti (compatibilmente con i tempi di piantumazione delle stesse);
Ritenuto pertanto necessario che, ai fini della tutela della sicurezza pubblica e della incolumità delle persone e per rendere più efficace l’azione di vigilanza e controllo svolto dagli organi di Polizia, l’orario di fruizione dell’area verde attrezzata sita in viale Aldo Moro, venga modificato, come segue:
- apertura del cancello dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- accesso libero dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00, nei mesi da giugno a agosto;
- accesso libero dalle ore 8.00 alle ore 20.00 da settembre a maggio;
Visto:
- il Decreto Legge 23 marzo 2008 n. 92
- il D.Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle norme sull’Ordinamento degli Enti locali;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana, con particolare riferimento ai capi I e IX-
- l’art. 15 del D. Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
Fatto salvo quanto disposto dalle norme del Codice Penale, e da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti nelle specifiche materie;
ORDINA
Per quanto riportato in premessa qui da intendersi integralmente richiamato, e ad integrazione della precedente ordinanza n. 126/E-2008,
- l’apertura del cancello d’accesso all’area verde attrezzata sita in viale Aldo Moro dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- l’accesso libero dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00, nei mesi da giugno ad agosto;
- l’accesso libero dalle ore 8.00 alle ore 20.00 da settembre a maggio;
- la fruizione dell’area verde e di tutte le attrezzature ivi presenti, da parte dei minori avvenga costantemente sotto la vigilanza degli Adulti e sotto la loro tutela per cui l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni e infortuni che ne possano derivare.
VIETA ESPRESSAMENTE
Per quanto riportato in premessa qui da intendersi integralmente richiamato, e ad integrazione della precedente ordinanza n. 117/2003 nonché ogni altra precedente ordinanza il cui contenuto risulti incompatibile con la presente,
- di usare in modo improprio i giochi;
- di sporcare;
- di gettare immondizie, rifiuti, carte o altro;
- di danneggiare le panchine e attrezzature per lo svago dei bambini;
- di accedere con le biciclette e con veicoli in genere;
- di accedere al parco giochi con cani o altri animali anche se al guinzaglio;
- di giocare a pallone ;
- di sostare oltre gli orari stabiliti
- di usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 12 anno di età;
- di cogliere fiori, estirpare piante, danneggiare le aiuole e ogni altro atto contrario a disposizioni di legge o regolamenti.
Ogni cittadino è impegnato a segnalare agli organi di Polizia ogni eventuale inosservanza circa l’uso degli impianti.
DISPONE
Che le infrazioni al presente Regolamento, a meno che il fatto non costituisca reato, sono soggette alla sanzione prevista dall’art.7 bis del D.Lgs n.267/2000 da 25 euro a 500 euro.
MANDA
Al responsabile dell’Area D “Vigilanza” di aumentare il servizio di vigilanza presso l’area interessata dalla presente ordinanza al fine di vigilare e prevenire le situazioni di degrado sociale e di pericolo per l’incolumità pubblica descritte in premessa.
Ai sensi dell’art. 6, 4° comma del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, il presente provvedimento è comunicato tempestivamente al Signor Prefetto della Provincia di Roma.
Il presente provvedimento è di carattere provvisorio e sperimentale, con validità limitata a mesi dodici dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio e, comunque, con validità confermata fino all’emanazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana.
Il giorno stesso della sua pubblicazione all’Albo Pretorio ne sarà data immediata comunicazione al pubblico con ogni mezzo ritenuto efficace, e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo.
Il Sindaco
Danilo Sordi