Nuove norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. AUTOCERTIFICAZIONE
Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore dell'art. 15 della Legge 183/2011, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i Gestori di Pubblici Servizi, l'autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale e quindi i certificati sono sempre sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una dichiarazione che sostituisce il certificato, ed è obbligatoria nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i Gestori di Pubblici Servizi, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, facoltativa nei rapporti con i privati (servizio di autocertificazione on line).
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione che riguarda stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato oppure relativi ad altri soggetti cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse, ad esclusione delle situazioni espressamente previste come dichiarazioni sostitutive di certificazioni. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sostituisce l'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Di conseguenza i certificati anagrafici non dovranno più essere richiesti né rilasciati, almeno per quanto riguarda gli atti e le procedure inerenti le Pubbliche Amministrazioni.
I cittadini che dovranno attestare la propria condizione anagrafica (nascita, stato di famiglia, cittadinanza, ecc.) dovranno obbligatoriamente avvalersi dell'autocertificazione e tutte le amministrazioni pubbliche (stato, regioni, enti locali, enti gestori di pubblici servizi) saranno obbligate ad accettarle, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge.
Si specifica che si è responsabile di quello che si dichiara con l'AUTOCERTIFICAZIONE nel senso che le amministrazioni ed i privati hanno la potestà di effettuare controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni e in caso di DICHIARAZIONE FALSA il dichiarante viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.
Per la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è necessario recarsi in comune e non si paga l'imposta di bollo.
Le certificazioni rilasciate dagli Uffici anagrafici comunali potranno ancora essere richieste nell'ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, ecc.), ma anche in questi casi sarà possibile far valere l'autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente.
I certificati di anagrafe e stato civile destinati ai privati sono soggetti ad imposta di bollo di € 14.62 ad esclusione delle esenzioni vigenti a norma del D.P.R. 642/72 nonché leggi speciali (Tabella degli usi la cui documentazione è esente dall'imposta di bollo). Il cittadino ha l'obbligo di citare all'amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l'uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo, che deve essere riportata obbligatoriamente sul certificato rilasciato. Pertanto, la responsabilità per una eventuale evasione dell'imposta, prevista dal D.P.R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ricade esclusivamente sul richiedente e sul funzionario pubblico che lo ha agevolato nel rendere possibile l’evasione dell’imposta. La mancata applicazione dell'imposta di bollo prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l'imposta di bollo non pagata.
AVVERTENZE
La dichiarazione sostitutiva di certificazione sostituisce in modo definitivo (senza cioè bisogno di presentare il certificato in un secondo tempo) i seguenti documenti:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categorie di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile (nascita, matrimonio, cittadinanza, morte);
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Misure organizzative adottate per garantire l’acquisizione d'ufficio dei dati
e per l'effettuazione dei controlli a norma dell'articolo 71 del T.U.
in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000.
Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi che, a norma dell’art. 43, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, come sostituito dall’art. 15 comma 1, lettera c), della Legge 12 novembre 2011 n. 183, devono acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000, possono presentare richiesta a:
Ufficio Servizi Demografici, Via Tre Novembre n. 7 - 00010 Gallicano nel Lazio (RM) - tel. 06.9546.0093, utilizzando le seguenti modalità:
- fax, al numero 06.9546.0043;
- posta certificata, all’indirizzo: gallicanonellazio@pec.it.
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ModDichiarazioneSostitutivaDiAttoDiNotorieta.pdf | 41.35 KB |
DichiarazioneSostitutivaDiCertificazione.pdf | 30.52 KB |