Nuove disposizioni comunitarie per Xylella fastidiosa. Attenzioni particolari per gli importatori, produttori e commercianti di piante sensibili alla malattia.
Con la Decisione di esecuzione n. 2015/789/UE del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa, la Commissione ha stabilito nuove norme riguardanti il parassita e abroga la precedente Decisione n. 2014/497/UE.
La normativa individua due particolari scenari di rischio per l'introduzione e la diffusione del batterio: l'importazione di vegetali sensibili e lo spostamento degli stessi da aree europee delimitate per le presenza dell'agente infettivo (l'intera provincia di Lecce come zona infetta e parte delle provincie di Taranto e Brindisi come area cuscinetto).
Per quanto riguarda l'importazione la normativa prevede le seguenti misure:
- divieto di importazione di piante di caffè (Coffea spp), ad esclusione delle sementi, originarie del Costarica e dell'Honduras;
- misure specifiche per l'introduzione nell'Unione di vegetali delle specie enumerate nell'allegato 1 della Decisione originari di Paesi Terzi nei quali Xylella fastidiosa non è presente (art. 16);
- misure specifiche per l'introduzione nell'Unione di vegetali delle specie enumerate nell'allegato 1 della Decisione originari di Paesi Terzi nei quali Xylella fastidiosa è presente (art. 17).
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