Mini IMU 2013
Il Decreto Legge n. 133 del 30.11.2013 stabilisce: per il calcolo della seconda rata dell'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze non è dovuta la quota risultante dall'applicazione dell'aliquota base (0,4%).
L'eccedenza risultante dall'aliquota stabilita dal Comune è dovuta nella misura del 40% e dovrà essere versata entro il 24 gennaio 2014.
►► Chi deve pagare
L'imposta interessa i PROPRIETARI di immobili utilizzati come ABITAZIONE PRINCIPALE (esclusa A1, A8, A9) e relative pertinenze, ovvero i titolari di altro diritto reale di godimento quale USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE, ENFITEUSI, SUPERFICIE.
►► Aliquote e detrazioni stabilite dal Comune con Delibera Consiliare n. 35 del 09.11.2013
Descrizione | Aliquota | Detrazione per Abitazione Principale |
Detrazione per ogni figlio con età non superiore a 26 anni (limite massimo 400 euro) |
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze | 0,6% | 200,00 | 50,00 |
►► Quanto si deve pagare
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore su cui calcolare l'importo dovuto è costituito dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5% (art. 3, comma 48 della Legge 23.12.1996, n. 662) e moltiplicate per il coefficiente 160 (art. 3, comma 4 del D.Lgs. 06.12.2011, n. 201).
Di seguito si riporta un esempio di calcolo dell'imposta per un'abitazione principale con rendita pari a € 450,00:
Redita di esempio | Rendita rivalutata del 5% |
Moltiplicatore | Valore immobile | Aliquota | Imposta calcolata | Detrazione | Dovuto | |
Calcolo su aliquota stabilita dal Comune |
450,00 | 472,50 | 160 | 75.600,00 | 0,60% | 453,60 | 200,00 | 253,60 |
Calcolo su aliquota base (ESENZIONE) | 450,00 | 472,50 | 160 | 75.600,00 | 0,40% | 302,40 | 200,00 | 203,20 |
Differenza | 151,20 | |||||||
Importo da pagare, 40% della differenza (arrotondato) | 52,00 |
►► Come si paga
Il versamento dovuto si dovrà effettuare entro il 24 gennaio 2014, tramite modella F24.
Codice Comune: D875
Codice Tributo: 3912
Si rammenta infine che gli importi devono essere arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
►► Sistema di calcolo IMU
►► Servizio di assistenza ai Contribuenti