Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - Propaganda elettorale e comunicazione politica
Affissioni
A decorrere dal 30° giorno antecedente le elezioni la propaganda elettorale, sia diretta che indiretta, mediante affissioni ai sensi dell’art. 5 della Legge 212/56, può avvenire soltanto negli appositi spazi individuati con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 03.05.2013 e assegnati come da prospetto di seguito riportato.
N. d'ordine della lista e della sezione di spazio |
Indicazione del contrassegno della lista |
Assegnazioni |
1 | Lista n. 1
MOVIMENTO 5 STELLE |
n. 07 sezioni da 1,00 x 1,00 mt Loc. Acquatraversa Via del Linaro angolo Via Colle moretto Loc. Acquatraversa Via Fosso Scuro angolo Via Basso dei Pozzi Area antistante cimitero Viale Diaz Via Provinciale Poli Via Caipoli ang. via ciclamini Piazza delle Nazioni Unite |
2 | Lista n. 2
INSIEME PER GALLICANO |
n. 07 sezioni da 1,00 x 1,00 mt Loc. Acquatraversa Via del Linaro angolo Via Colle moretto Loc. Acquatraversa Via Fosso Scuro angolo Via Basso dei Pozzi Area antistante cimitero Viale Diaz Via Provinciale Poli Via Caipoli ang. via ciclamini Piazza delle Nazioni Unite |
3 | Lista n. 3 IL POPOLO DELLA LIBERTÀ PER GALLICANO |
n. 07 sezioni da 1,00 x 1,00 mt Loc. Acquatraversa Via del Linaro angolo Via Colle moretto Loc. Acquatraversa Via Fosso Scuro angolo Via Basso dei Pozzi Area antistante cimitero Viale Diaz Via Provinciale Poli Via Caipoli ang. via ciclamini Piazza delle Nazioni Unite |
4 | Lista n. 4 PROGETTO COMUNE |
n. 07 sezioni da 1,00 x 1,00 mt Loc. Acquatraversa Via del Linaro angolo Via Colle moretto Loc. Acquatraversa Via Fosso Scuro angolo Via Basso dei Pozzi Area antistante cimitero Viale Diaz Via Provinciale Poli Via Caipoli ang. via ciclamini Piazza delle Nazioni Unite |
Sussiste il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 L. n. 212/ 56 come modificata dalla L. n. 130/1975), ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d’arte di qualsiasi genere, a tutela dell’estetica cittadina (art. 162 del D.Lgs. 42/2004).
Sussiste il divieto di affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni.
L’Amministrazione comunale dal momento dell’assegnazione degli spazi per l’affissione dei manifesti elettorali – è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione e/o imbiancatura dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, Legge 515/93 come modificato dall’art. 1, comma 178, della Legge 27.12.2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007).
In sede di repressione della violazione di cui trattasi, essendo la sanzione di natura amministrativa, va applicata la normativa prevista dalla legge 689/1981. Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge n. 212/56 così come sostituito dall’art. 3 della legge n. 130/75).
Propaganda elettorale luminosa e figurativa a carattere fisso e mobile
A decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, ivi compresi tabelloni, striscioni, drappi, cartelli, stendardi o altri mezzi analoghi (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti).
È vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (ne è consentita, invece, la distribuzione a mano).
È vietata la propaganda elettorale luminosa mobile.
È consentita ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.
È vietata l’esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all’art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. Detta esposizione è vietata anche nelle vetrine dei cosiddetti point elettorali.
In eccezione al predetto divieto, l’art. 1, comma 4, Legge n. 212/1956, consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l’affissione di quotidiani e periodici.
Al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano ingiustificatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l’autorizzazione all'affissione prevista all’art. 28 del D.P.R. n. 639 sopra citato deve essere precedente alla data di convocazione dei comizi.
È vietata l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi , nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.
Rientrano nel divieto, ad esempio, le esposizioni di manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via (convenzionalmente si intendono ammessi i manifesti esposti internamente ad una distanza dalla vetrina non inferiore ad 1 metro).
È da ritenersi altresì vietata l’installazione in luogo pubblico, compresi i gazebo aperti, di tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente temi di discussione elettorale, compresi quelli piazzati nelle adiacenze di tavoli o banchetti.
Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.
Per quanto riguarda la sosta in luogo pubblico dei mezzi destinati alla propaganda figurativa mobile, si prende atto che in questo caso potrebbe ravvisarsi una forma di propaganda a carattere fisso in luogo pubblico e quindi una violazione di norme.
A tale riguardo, in linea con gli orientamenti assunti dal Ministero dell’Interno su tale specifica problematica, si evidenzia che, allorquando la sosta dell’automezzo risultasse troppo prolungata, si configurerebbe nella fattispecie una illegittima duplicazione di spazi di propaganda elettorale consentita. È pertanto da ritenersi ammessa la sola sosta tecnica (rifornimento di carburante, avaria meccanica e situazioni similari). Le soste prolungate devono necessariamente comportare l’oscuramento totale degli strumenti di propaganda trasportata sui mezzi (mediante ricovero dei veicoli in ambienti chiusi ovvero copertura dei pannelli).
Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 L. 212/1956 come modificato dalla Legge 130/75); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate.
L’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi o le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente. Tale forma di propaganda è soggetta alla preventiva autorizzazione del Sindaco. Nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali sino al penultimo giorno prima delle elezioni (art. 7, comma 1 e 2, Legge n. 28/2000) sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti - tavole rotonde - conferenze - discorsi - pubblicazioni destinate alla presentazione delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati - pubblicazioni di confronto tra più candidati.
Dal 15° giorno antecedente quello della votazione sino alla chiusura delle operazioni di votazione è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28). Fermo restando tale divieto, l’attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, all’uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. È tuttavia opportuno che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
Comizi
Gli impianti di amplificazione della voce degli oratori saranno installati esclusivamente nella piazza ove si svolgono i comizi. In caso di svolgimento del comizio all’interno di locali di pubblico spettacolo, gli impianti di amplificazione e televisivi a circuito chiuso verranno utilizzati all’esterno dei locali stessi solo quando nei medesimi non vi sia più posto per contenere il pubblico che desidera presenziare ai comizi.
È vietato recare disturbo ai comizi, anche distribuendo volantini di diverso orientamento politico. Non è pertanto, ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto con gli avversari politici. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.