Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche — rinnovo e/o adeguamento
I titolari di scarichi di acque reflue domestiche in zone non servite dalla pubblica fognatura devono avere l’autorizzazione allo scarico anche se gli scarichi sono attivi da molti anni.
L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata (D.Lgs. n. 152/2006).
Il Piano Regionale di Tutela delle Acque, entrato in vigore con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007, e la successiva approvazione del documento tecnico, hanno stabilito le caratteristiche tecniche e i tempi di adeguamento degli impianti di depurazione di vecchia e nuova realizzazione.
I requisiti
Essere titolari di uno scarico di acque reflue domestiche non servite dalla pubblica fognatura.
La procedura
La domanda può essere presentata sia dal proprietario che dall’utilizzatore dell’immobile (affittuario, usufruttuario, ecc.).
Tale domanda viene esaminata dall’Ufficio comunale preposto a verificare la completezza dei documenti e al rilascio dell’autorizzazione allo scarico.
In caso di carenza nella documentazione verranno richieste integrazioni e il procedimento sarà sospeso fino alla presentazione dei documenti da integrare.
Dove presentare la domanda
La domanda va presentata all’Ufficio Protocollo comunale utilizzando la modulistica specificamente realizzata a seconda dei casi e resa disponibile allo Sportello al Cittadino e alle Imprese o scaricabile da qui:
- domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue
- domanda di rinnovo autorizzazione allo scarico delle acque reflue.
Per ricevere informazioni dettagliate rivolgersi all’Ufficio Manutentivo e Tecnologico del Comune.
Il Sindaco
Marcello Accordino
Normativa di riferimento:
- Legge Regione Lazio 6 agosto 1999 n. 14 – “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” - Art. 107.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" - Artt. 124 e 133
- Piano Regionale di Tutela delle Acque adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 2 maggio 2006 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007.
- Documentazione tecnica: Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2.000 abitanti equivalenti.
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